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Licenziamento per superamento del comporto

Il licenziamento per superamento del comporto non deve specificare i giorni d’assenza del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice veniva licenziata per superamento del periodo di comporto. La dipendente impugnava tale licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità e/o l’illegittimità e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro oltre ad un risarcimento per il danno subito.
La Suprema Corte si è pronunciata sulla vicenda, affermando il principio secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, poiché sono sufficienti indicazioni più complessive. Tuttavia la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo e dimostrando i fatti costitutivi del potere esercitato.
Nel caso di specie, la comunicazione di licenziamento è stata ritenuta viziata poiché riportava l’indicazione del termine finale e del numero minimo complessivo dei giorni di assenza. Il licenziamento è stato quindi dichiarato illegittimo con il conseguente riconoscimento di un’indennità risarcitoria alla lavoratrice.

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