Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un lavoratore disabile veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Il dipendente impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità e/o la nullità e di essere reintegrato nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui l’applicazione al lavoratore disabile dell’ordinario periodo di comporto rappresenta una discriminazione indiretta, poiché il lavoratore disabile è esposto al rischio ulteriore di assenze dovute alla malattia collegata alla sua disabilità ed è quindi soggetto ad un maggiore rischio di accumulare giorni di assenza per malattia e di raggiungere il limite previsto dalla contrattazione collettiva. Nel caso in esame, il datore ha applicato l’articolo del CCNL di riferimento in materia di comporto, senza distinguere assenze per malattia e assenze per patologie correlate alla disabilità, ponendo in essere una discriminazione di natura indiretta.
La domanda del lavoratore è stata quindi accolta.