Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente di una cooperativa commetteva per quattro volte in sei mesi il medesimo errore nell’esecuzione delle proprie mansioni. La datrice lo licenziava quindi per giusta causa. Il dipendente impugnava il licenziamento sostenendo che gli errori nell’esecuzione della prestazione erano dovuti alla inadeguatezza della postazione lavorativa; egli chiedeva quindi che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento e di essere reintegrato nel posto di lavoro.
I Giudici di legittimità, dopo aver accertato che il CCNL applicato dalla datrice prevedeva il licenziamento per giusta causa in caso di recidiva multipla, hanno ritenuto che il fatto contestato al lavoratore fosse tale da far ritenere la prosecuzione del rapporto di lavoro pregiudizievole per gli scopi aziendali.
La Suprema Corte ha infatti ribadito il principio secondo cui, sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 Cod. civ.
Il ricorso del dipendente è quindi stato respinto.