Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente, socia di una cooperativa, veniva estromessa dal lavoro; ella inviava quindi una diffida alla datrice, chiedendo l’immediata riammissione in servizio. La cooperativa, tuttavia, le comunicava la delibera di risoluzione del rapporto associativo e di lavoro.
La lavoratrice impugnava entrambi gli atti, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per il loro carattere ritorsivo oltre alla condanna della cooperativa a ricostituire sia il rapporto associativo che quello lavorativo.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui l’avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela restitutoria propria della disciplina delle cooperative: di conseguenza, annullata la delibera, il Giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro.
Nel caso in esame, poiché era stato adottato un unico atto di esclusione della socia e di estinzione del relativo rapporto di lavoro, secondo i Giudici di legittimità, l’annullamento dell’esclusione ha determinato la tutela ripristinatoria di entrambi i rapporti giuridici, quello societario e quello di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della socia lavoratrice è stata accolta.