Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente non raggiungeva gli obbiettivi di produzione stabiliti dalla datrice e veniva licenziato per giustificato motivo soggettivo. Il dipendente impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse accertata l’illegittimità.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato che le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, cioè i doveri che sorreggono la sua stessa esistenza o che derivano dalle direttive aziendali, costituiscono un valido fondamento del licenziamento, anche se non specificamente previste dalla normativa negoziale.
Secondo i Giudici di legittimità, il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge e non necessita di una dettagliata previsione nel CCNL o nel codice disciplinare.
La domanda del lavoratore è stata pertanto rigettata.