Il datore di lavoro che decida di licenziare un dipendente per ragioni organizzative o produttive (che costituiscono un giustificato motivo), non ha l’obbligo di provare a riassegnarlo ad altre mansioni per le quali non il lavoratore non abbia già adeguata preparazione o competenza né possa riceverne con un semplice corso di formazione.
La Cassazione con l’ordinanza n. 10627 del 19 aprile 2024 si è occupata del caso di un magazziniere licenziato da un’azienda nel corso di una riorganizzazione dovuta a un drastico calo dell’attività e del fatturato. La riorganizzazione ha comportato la soppressione del reparto magazzino così che l’azienda non ha potuto impiegare il lavoratore in una diversa posizione.
Dopo l’impugnazione del licenziamento e il giudizio di primo grado, la Corte d’Appello ha dichiarato legittimo il licenziamento e sancito che l’azienda ha un obbligo di repêchage che però non le impone di impegnarsi perché il lavoratore acquisisca competenze diverse mediante un percorso di formazione.
Nello stesso periodo del licenziamento infatti l’azienda ha assunto un dipendente incaricato di gestire il sito internet dell’azienda.
Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione per contestare la legittimità delle assunzioni di nuovi dipendenti e di stagisti e della sua mancata ricollocazione
La Cassazione ha respinto il ricorso, riconoscendo innanzitutto che i contratti con i nuovi assunti sono stati firmati a tempo determinato, per un periodo massimo di un anno e per ragioni estemporanee.
La Corte ha ricordato che l’obbligo di repêchage non impone di organizzare i corsi di formazione. Questi sono previsti dall’articolo 2103 del Codice civile nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro muti le mansioni del lavoratore e non sopprima, come in questo caso, l’intera funzione per la quale era stato assunto.
La posizione di “addetto al web” non poteva in ogni caso essere occupata dal licenziato, nemmeno a seguito di un corso di formazione.
Le competenze richieste, infatti, erano del tutto estranee al suo bagaglio formativo e professionale e la posizione appartiene a una categoria diversa, quella impiegatizia e non operaia.