Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni lavoratori con mansioni di macchinisti, proponevano ricorso nei confronti del datore di lavoro, chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive, per aver escluso dalla retribuzione corrisposta durante le ferie le voci incentivanti per attività di condotta, per giornate di riserva e compenso per assenza dalla residenza.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello davano ragione ai lavoratori.
Parimenti, anche la Suprema Corte ha accolto il ricorso dei lavoratori, rilevando che la situazione retributiva da assicurare al lavoratore deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria cui egli ha diritto nel periodo di svolgimento della prestazione lavorativa. In tal senso, è costante anche l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha in più occasioni evidenziato che un’eventuale diminuzione del trattamento retributivo durante le ferie poterebbe scoraggiare il lavoratore dall’esercitare il proprio irrinunciabile diritto.