Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente citava in giudizio la datrice chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di comportamenti vessatori che avrebbe subito sul lavoro.
La Suprema Corte ha ribadito che la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, le disposizioni normative non prevedono un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro ma lo onerano della prova di avere adottato «le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Poiché tale onere non è stato assolto nel caso in esame, la domanda della lavoratrice è stata accolta.