Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, veniva licenziato per giusta causa all’esito di un procedimento disciplinare. In particolare, il dipendente, assente dal lavoro per un evento di malattia, risultava -prima di riprendere la propria attività- guarito e idoneo alla mansione; nonostante tale giudizio positivo, il lavoratore, al rientro dall’assenza, rifiutava di recarsi presso la nuova sede di lavoro, già comunicata nei mesi precedenti e, inoltre, nei giorni successivi prendeva servizio e terminava la propria attività lavorativa in orari differenti rispetto a quelli concordati in fase d’assunzione.
Il dipendente agiva in giudizio.
La Suprema Corte ha confermato quanto già definito nei precedenti due gradi di giudizio, ritenendo specifici, tempestivi e fondati i motivi del licenziamento. In particolare secondo la Cassazione, risulta lesivo del vincolo fiduciario un comportamento come quello tenuto dal dipendente che aveva rifiutato di dar seguito all’ordine di servizio di trasferimento. Pertanto, è legittimo il licenziamento del lavoratore che, inoltre, modifica l’orario di lavoro senza alcun accordo con il datore di lavoro.