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Licenziamento per ragioni economiche

Legittimo il licenziamento del lavoratore anche se le sue mansioni non sono state del tutto soppresse

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice dipendente, con mansioni di centralista e ulteriori compiti aventi carattere di occasionalità e residualità, veniva licenziata dalla datrice per ragioni economiche. La dipendente impugnava quindi il licenziamento.
La Suprema Corte ha rilevato che la soppressione del posto di lavoro soddisfa il giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche se non sono soppresse tutte le mansioni attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione. Secondo i Giudici di legittimità, tali mansioni possono essere anche diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo scelte organizzative del datore non sindacabili.
In tali ipotesi tuttavia, il datore, prima di irrogare il licenziamento, deve verificare la concreta utilità della prestazione lavorativa del dipendente, eventualmente in part-time, per lo svolgimento delle mansioni residuali non soppresse.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice non è stata accolta.

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