Tribunale di Udine
Durante uno sciopero, i lavoratori aderenti erano stati sostituiti da altri dipendenti rimasti in servizio. Questa sostituzione mirava a mitigare gli impatti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica dell’azienda. I dipendenti scioperanti agivano in giudizio per presunta condotta antisindacale del datore di lavoro.
Il Tribunale ha dato ragione alla società datrice di lavoro, ritenendo lecito il c.d. «crumiraggio interno» e precisando che l’adibizione dei lavoratori non scioperanti a mansioni inferiori non costituisce condotta antisindacale, a condizione che tale adibizione avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali. Pertanto, l’assegnazione di mansioni inferiori è accettabile solo se queste sono marginali e accessorie rispetto alle mansioni normalmente svolte dai lavoratori.
Secondo i giudici, quindi, occorre riconoscere un equilibrio tra i diritti dei lavoratori di scioperare e il diritto del datore di lavoro di arginarne gli effetti mantenendo il regolare svolgimento delle attività aziendali.