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Staff leasing da valutare alla luce delle norme UE

Tribunale di Milano

Un lavoratore somministrato veniva destinato, attraverso una serie di missioni successive, alla medesima società per un periodo superiore a 36 mesi. Una volta terminata l’ultima missione, il lavoratore conveniva in giudizio la datrice chiedendo che fosse dichiarata la nullità della somministrazione di manodopera con conseguente costituzione di un contratto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatrice.
Il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui il Giudice di merito è chiamato a verificare che, attraverso la somministrazione di manodopera, non vengano eluse le disposizioni europee in materia che legittimano tale forma contrattuale per esigenze che ragionevolmente possano qualificarsi come temporanee.
Poiché nel caso in esame il lavoratore è stato somministrato presso la datrice per un periodo di circa tre anni e mezzo e la società nel medesimo periodo ha assunto circa 30 lavoratori assunti con contratti di somministrazione di manodopera, secondo il Giudice di merito è evidente la natura non temporanea del fabbisogno di manodopera della convenuta.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del lavoratore è stata accolta.

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