Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente ricorreva in giudizio nei confronti della datrice sostenendo di essere stata vittima di mobbing ad opera di alcuni dirigenti. La lavoratrice chiedeva quindi di essere risarcita per il danno subito.
La società si difendeva affermando che le condotte lamentate dalla lavoratrice consistevano solo in reiterate richieste di attenersi alle procedure aziendali.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la legge non esige che il datore dia garanzia di benessere assoluto del lavoratore ma è volta alla repressione di dinamiche conflittuali connotate da immotivata e gratuita prevaricazione del datore di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, poiché era stato accertato in giudizio la conflittualità lamentata dalla lavoratrice era dovute alla sua oggettiva inadeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, la domanda della dipendente è stata rigettata.