Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Sedici dipendenti venivano licenziati per aver aderito a uno sciopero che la società datrice di lavoro aveva ritenuto illegittimo e, pertanto, ritenuto quale abbandono ingiustificato dal lavoro.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda dei lavoratori, dichiarando l’insussistenza della giusta causa e condannando la società, tra l’altro, alla reintegrazione dei dipendenti nel posto di lavoro.
La Suprema Corte ha, invece, dato torto ai lavoratori, precisando che, l’esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione ma la produttività dell’azienda.