Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente si dimetteva con preavviso ma la società vi rinunciava. La dipendente citava quindi in giudizio la datrice chiedendo la corresponsione della relativa indennità.
La Suprema Corte, nel decidere sulla vicenda, ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui il preavviso ha lo scopo di attenuare, per la parte che riceve il recesso, gli effetti pregiudizievoli della cessazione del contratto: la perdita del lavoro, in caso di licenziamento; la perdita della prestazione, in caso di dimissioni.
Il preavviso ha efficacia obbligatoria. Ne consegue che, da un lato, (i) la parte che recede – in questo caso il lavoratore dimissionario – è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il preavviso e il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso con immediata cessazione del rapporto; dall’altro, (ii) il datore di lavoro può rinunziare al preavviso senza nulla dovere al lavoratore dimissionario, il quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice è stata quindi rigettata.