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Apprendistato

L’apprendistato è nullo se il lavoratore viene adibito alle mansioni che svolgeva durante la precedente assunzione a tempo determinato

Corte d’Appello di Milano

Un lavoratore veniva assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con mansioni di addetto alla vendita. Alla scadenza del termine, il lavoratore veniva assunto dalla medesima società con un contratto di apprendistato e veniva adibito allo svolgimento delle medesime mansioni già svolte durante il periodo precedente. Al termine dell’apprendistato la società recedeva ad nutum dal rapporto di lavoro. Il dipendente impugnava quindi il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità e che il contratto di apprendistato fosse dichiarato nullo.
La Corte d’Appello di Milano, intervenuta sulla vicenda, ha ribadito che è astrattamente possibile che un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato ma ciò può accadere solo se le mansioni affidate all’apprendista sono diverse da quelle che egli già svolgeva quale dipendente qualificato o quanto meno che sia mutato significativamente il contesto nel quale le mansioni sono svolte.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del lavoratore è stata accolta.

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