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Contratto di lavoro - Pattuizioni accessorie

Impegno all’assunzione e contratto preliminare: un’interessante pronuncia del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano

L’amministratore delegato di una multinazionale veniva contattato da una società di recruiting per il ruolo di Country Manager per una diversa importante società.
Il dirigente, dopo sei colloqui, riceveva una lettera di impegno all’assunzione dalla nuova società. Egli firmava l’impegno ma non il contratto di lavoro vero e proprio che gli era stato inviato pochi giorni dopo. Circa un mese dopo, il dirigente riceveva dalla nuova datrice la revoca della proposta contrattuale poiché era venuta a consocenza di gravi circostanze che il candidato aveva taciuto. il dirigente citava in giudizio la società sostenendo che essa avesse ormai contratto l’obbligo di assumerlo.
Il Tribunale di Milano, investito della questione, ha ritenuto che la lettera di impegno all’assunzione è una scrittura privata riconducibile, se sottoscritta da entrambe le parti, alla fattispecie del contratto preliminare; il contratto preliminare si risolve, alla stipulazione del contratto di lavoro vero e proprio. Se non rispetta l’impegno preso, il datore di lavoro dà luogo ad un inadempimento contrattuale da cui sorge il diritto della parte lesa di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto. la revoca della proposta, tuttavia, non costituisce un licenziamento poiché il contratto di lavoro non è ancora stato stipulato.
Nel caso in esame, il recesso della società dal contratto preliminare, secondo il Tribunale, era legittima, giustificato dalla reticenza del lavoratore. Alla luce di quanto sopra, la domanda del lavoratore è stata rigettata.

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