Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente ricorreva in giudizio per chiedere che la datrice fosse condannata al pagamento della somma di Euro 7.784,54 a titolo di differenze sul TFR, poiché, a suo dire, anche l’indennità di mensa avrebbe dovuto essere computata nel calcolo.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul caso in esame, ha ribadito il principio secondo cui il valore del servizio mensa cosi come l’importo della prestazione sostitutiva (il buono pasto) non vanno computati per il calcolo del TFR a meno che sia diversamente previsto dai contratti collettivi nazionali e aziendali.
Alla luce di quanto sopra, poiché il CCNL applicato dalla datrice non prevedeva nulla riguardo all’indennità di mensa, la domanda del lavoratore è stata rigettata