Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente veniva licenziato nell’ambito di una procedura collettiva. Egli impugnava il licenziamento poiché i dipendenti da licenziare erano stati individuati unicamente tra quelli della sede legale.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro può circoscrivere ad un’unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione di apertura della procedura sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore individuato, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine.
Poiché nel caso di specie le ragioni tecnico-produttive che richiedevano la delimitazione territoriale della platea dei lavoratori da licenziare erano esposte nella comunicazione di apertura della procedura in maniera del tutto standardizzata, il licenziamento del lavoratore è stato dichiarato illegittimo.