Tribunale di Roma
Alcuni influencer si erano impegnati a promuovere i prodotti di un’azienda sulle loro pagine social media e siti web. L’accordo prevedeva che l’influencer avrebbe indicato nella pagine web un codice personalizzato associatogli e, di conseguenza, un compenso da parte dell’azienda per ogni vendita con quel codice andata a buon fine. Enasarco ha sanzionato la società per il mancato pagamento dei contributi dopo aver qualificato l’accordo con l’influencer come un contratto di agenzia. La società agiva in giudizio avverso tale provvedimento.
Il Tribunale ha dato ragione all’Enasarco, ritenendo che l’influencer, ingaggiato per promuovere stabilmente in rete i prodotti di un’azienda, è inquadrabile come agente di commercio. La zona di operatività coincide in questo caso con la comunità dei followers dell’influencer, che acquistano i prodotti della società mediante il codice sconto veicolato dall’influencer.