Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore con mansioni, dapprima, di esattore e, successivamente, di addetto al monitoraggio centralizzato di tratta, agiva in giudizio, rivendicando il proprio diritto al mantenimento dell’indennità mensile di maneggio denaro da sempre riconosciutagli durante il rapporto di lavoro ma non più corrispostagli da diversi anni.
La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore ritenendo che la pacifica attribuzione dell’indennità in questione, per circa quattro anni, a tutti i lavoratori anche non più addetti alle mansioni di esattore ha formato un uso aziendale che costituisce la fonte di un obbligo di carattere collettivo che, nel caso in esame, non era stato oggetto di disdetta.