Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la retribuzione delle ferie deve comprendere qualsiasi importo correlato all’esecuzione delle mansioni lavorative e allo status del lavoratore, in conformità al diritto comunitario. La decisione accoglie il ricorso di un macchinista che chiedeva l’inclusione nella retribuzione feriale dell’indennità per assenza dalla residenza e della parte variabile dell’indennità di utilizzazione/condotta.
La Corte d’Appello di Torino aveva respinto le domande del macchinista relative all’inclusione di certe indennità nella retribuzione feriale, precedentemente accolte dal Tribunale. La Corte di Cassazione ha richiamato i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza «Williams» del 15 settembre 2011, che impone di includere nella retribuzione feriale qualsiasi importo correlato alle mansioni lavorative per evitare un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie. La Corte ha confermato che la retribuzione delle ferie deve essere pari a quella ordinaria del lavoratore, per evitare che una diminuzione della retribuzione dissuada il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. La decisione ribadisce che ogni elemento della retribuzione legato alle mansioni svolte deve essere incluso nel calcolo della retribuzione feriale.