Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice veniva licenziata dapprima per giustificato motivo oggettivo e poi, a seguito della revoca del licenziamento e del ripristino ex tunc del rapporto di lavoro, veniva nuovamente licenziata per giusta causa in quanto si era assentata dal lavoro per oltre tre giorni. La dipendente impugnava i due licenziamenti rilevando l’asserita intempestività della revoca del primo licenziamento, inviata dalla società datrice di lavoro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’impugnazione del recesso ma ricevuta dalla lavoratrice soltanto il sedicesimo giorno.
La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda di impugnazione dei due licenziamenti.
Anche la Cassazione ha respinto la domanda della lavoratrice, rilevando che per provocare «l’effetto ripristinatorio» del rapporto di lavoro mediante la revoca del licenziamento irrogato, è sufficiente che nel termine di quindici e decorrente dalla comunicazione al datore dell’impugnazione del licenziamento medesimo – si perfezioni il «mero invio» della revoca al dipendente e non anche la ricezione da parte di quest’ultimo.