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Amministrazione del personale

Comunicazioni via PEC: solo con allegato firmato digitalmente

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto cruciale dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) in ambito legale: la PEC garantisce l’invio e la ricezione del messaggio ma non attesta la validità del contenuto degli allegati. Questo chiarimento ha importanti implicazioni per aziende e professionisti che utilizzano la PEC per la trasmissione di documenti.
Il caso riguardava una controversia tra due societa G e il fallimento B. G aveva inviato una PEC contenente un documento relativo a un contratto di affitto d’azienda e sosteneva che la PEC certificasse anche il contenuto del documento allegato. Tuttavia, il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda di insinuazione del credito di G, affermando che la PEC non garantiva la data certa del documento allegato.
La Corte di Cassazione ha confermato che la PEC certifica solo l’invio e la ricezione del messaggio ma non il contenuto degli allegati. Pertanto, anche se il messaggio PEC è certificato, il documento allegato non può essere considerato automaticamente valido e autentico. Per certificare la validità e l’integrità del contenuto di un allegato, è necessario che questo sia firmato digitalmente.

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