Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era stato licenziato perché il datore di lavoro aveva ritenuto che avesse redatto e diffuso, in forma anonima, due lettere dal contenuto offensivo e diffamatorio verso il capo del personale dell’azienda.
La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore, in quanto ha rilevato la mancanza di idonei elementi per ritenere sussistente la giusta causa del licenziamento, il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro. Pertanto secondo i giudici, è illegittimo il licenziamento del lavoratore se non viene dimostrato che le lettere minatorie dirette contro l’azienda erano a lui riconducibili.