Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni lavoratori venivano licenziati per giustificato motivo oggettivo ed impugnavano il licenziamento ritenendolo ritorsivo ed in ogni caso illegittimo per mancato repêchage (ossia per mancata verifica da parte del datore della disponibilità di altri posti di lavoro per evitare il licenziamento).
La Suprema Corte ha rigettato la domanda dei lavoratori, precisando che, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto dal tentativo del datore di lavoro di repêchage. Il datore è tenuto a dimostrare che il lavoratore licenziato non aveva la capacità professionale necessaria per occupare una diversa posizione lavorativa libera. A tal proposito i Giudici hanno chiarito che il datore di lavoro non ha anche l’onere di formare il dipendente per renderlo idoneo a ricoprire il posto disponibile e salvaguardare il suo posto di lavoro. In altre parole, l’obbligo di repêchage va valutato tenendo conto delle attitudini e della formazione del lavoratore al momento del licenziamento.