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Licenziamento per ragioni economiche

Il principio di immutabilità della motivazione si applica anche nel licenziamento per ragioni economiche

Corte d’Appello di Venezia

Anche nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia per ragioni economiche o organizzative) deve applicarsi il principio di immutabilità della motivazione. In altri termini, il datore non può successivamente addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli indicati nella lettera di licenziamento.
Il caso esaminato ha riguardato un lavoratore che svolgeva mansioni di (i) Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione e di (ii) Responsabile Gestione Ambientale. Il lavoratore era stato licenziato per dichiarata soppressione della prima delle due posizioni ricoperte.
In seguito all’impugnazione del licenziamento, l’azienda spiegava che aveva esternalizzato le suddette mansioni, circostanza non menzionata nella lettera di licenziamento. La Corte ha ritenuto che la nuova spiegazione fornita dalla società configurasse una modifica della giustificazione indicata nel licenziamento, tale da pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore.

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