Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un datore di lavoro avviava la procedura di conciliazione preventiva presso l’Ispettorato del lavoro e poi licenziava un dipendente per giustificato motivo oggettivo, dichiarando l’impossibilità di ricollocarlo in posizioni di lavoro equivalenti.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello, dichiaravano legittimo il licenziamento ritenendo che in tema di repêchage sarebbe sufficiente dimostrare che la società non ha assunto personale a tempo indeterminato per posizioni equivalenti.
La Cassazione, invece, ha dato ragione al lavoratore, precisando che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è legittimo se il datore di lavoro, dopo aver dichiarato la soppressione della posizione organizzativa, non offre al dipendente la ricollocazione presso altre mansioni esistenti in azienda, anche se queste sono inferiori e anche se sono a tempo determinato.