Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, nei cui confronti era stato avviato un procedimento disciplinare per essersi opposto alla modifica del contratto di lavoro in tempo parziale, era stato poi licenziato per giustificato motivo oggettivo per asserita crisi aziendale.
La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva annullato il licenziamento, con ordine di reintegrazione del lavoratore.
La Suprema Corte ha parimenti dato ragione al lavoratore, precisando che, se il licenziamento, seppur ammantato da altre ragioni come il giustificato motivo oggettivo, viene comunicato in ragione del rifiuto del lavoratore di accettare la proposta di modifica del da part-time a full time (o viceversa), il recesso è da ritenersi a tutti gli effetti ritorsivo e, come tale, rientrante tra i casi di nullità che conducono alla tutela reintegratoria.