Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa; ne contestava la tardività poiché era stato comunicato a circa quattro mesi dal fatto contestato. In particolare, il 2 dicembre, il dipendente aveva ammesso davanti agli ispettori dell’azienda i fatti a lui contestati, verificatisi tra luglio e settembre. L’azienda aveva affermato che la conclusione delle indagini era avvenuta il 15 marzo dell’anno seguente, la lettera di contestazione, quindi, veniva formulata il 28 marzo e notificata il 10 aprile e la decisione non avrebbe potuto essere assunta in precedenza in quanto gli ispettori non hanno potere disciplinare, che è in capo ai responsabili delle strutture interessate.
La Cassazione ha dato ragione al dipendente, precisando che se è vero che la tempestività della contestazione è relativa, perché deve tener conto del tempo necessario per l’accertamento dei fatti o della complessità della struttura organizzativa; è pur vero che, nel caso di specie, gli oltre quattro mesi intercorsi tra l’acquisizione della confessione del dipendente e la notifica della contestazione disciplinare erano un tempo sproporzionato e contrario a buona fede.