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Relazioni sindacali

Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza può esercitare il diritto di critica come un rappresentante sindacale

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore con incarico di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha impugnato la sanzione della sospensione disciplinare irrogatagli dalla datrice di lavoro. La società aveva reagito ad alcune interviste rilasciate dal dipendente a dei quotidiani locali, in cui questi esprimeva critiche nei confronti della società datrice in merito ad episodi accaduti con dipendenti e clienti.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda del lavoratore; in seguito, sia la Corte d’Appello di Roma sia la Cassazione sono state di diverso avviso.
Secondo i Giudici del riesame le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore rispettavano infatti i limiti della continenza ed erano riconducibili al particolare diritto di critica riconosciuto ai dipendenti con incarichi sindacali o comunque di rappresentanza dei lavoratori. Se rispettoso del principio di continenza formale, secondo la Suprema Corte, il diritto di critica può essere esercitato anche con espressioni che risultino soggettivamente sgradite alla controparte. Il RLS come il sindacalista sono infatti portatori di interessi collettivi e la loro manifestazione di solidarietà ad altri colleghi ha valenza politico-sindacale.

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