Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia. Il caso riguarda la cessazione di un contratto di agenzia per recesso del preponente. Le parti disputavano circa la base di calcolo dell’indennità: se dovessero esservi ricomprese anche le provvigioni previste «fisso garantito».
Preliminarmente, la Suprema Corte ha ricordato che la fattispecie non è compiutamente tipizzata dal legislatore (art. 1751 Cod. civ.) e che trovi in sé una componente prettamente equitativa che deve concorrere alla sua determinazione. Il Giudice dovrà, ad esempio, considerare l’apporto dell’agente nel procurare nuovi clienti al preponente o nello sviluppare gli affari con i clienti esistenti.
Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che il fisso garantito delle provvigioni debba essere compreso nel calcolo dell’indennità di fine mandato poiché la ratio della norma è quella di indennizzare l’agente per la perdita dei vantaggi che il contratto gli avrebbe procurato se non fosse stato risolto ad iniziativa del preponente.