Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa in quanto, sebbene assente dal lavoro per infortunio alla mano, era risultato avere svolto attività lavorativa nel bar di sua proprietà utilizzando anche l’arto infortunato.
I Giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio dichiaravano l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria.
La Suprema Corte ha confermato le sentenze dei Giudici di merito, rilevando che il datore di lavoro non era stato in grado di dimostrare che le attività svolte dal lavoratore erano state in effetti idonee a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.