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L. N. 104/1992

Legittimo fare shopping durante i permessi ex L. n. 104/1992

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un datore di lavoro licenziava una dipendente per giusta causa, accusandola di aver impiegato i permessi di cui alla L. n. 104/1992 per attività non correlate all’assistenza del familiare disabile; in particolare la dipendente aveva fatto shopping presso dei mercatini. La lavoratrice agiva in giudizio.
I Giudici di merito, davano ragione alla dipendente, sottolineando come l’attività contestata fosse di natura marginale. Nel caso di specie, la dipendente aveva, infatti, svolto gli acquisti durante il tragitto verso il domicilio del familiare assistito. Di conseguenza, il licenziamento era stato considerato illegittimo, poiché erano state assolte le finalità assistenziali previste dalla L. n. 104/1992.
Confermandone la decisione, la Cassazione ha statuito che la L. n. 104/1992 non impone la presenza del lavoratore, presso il domicilio del familiare da assistere, per tutta la durata della giornata lavorativa. Inoltre, ha sottolineato al Corte, nel caso di specie, l’acquisto di capi di abbigliamento non è stato considerato un abuso, in quanto tali acquisti potevano essere finalizzati a soddisfare le necessità della persona assistita.

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