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Licenziamento per giusta causa

Immediatezza della contestazione disciplinare: il ritardo del datore di lavoro è sanzionabile

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un conducente di autobus non aveva avvertito i propri colleghi del ritardo accumulato durante la tratta. Tale omissione aveva provocato problemi organizzativi e disservizi tali da indurre la società datrice ad avviare un procedimento disciplinare. Tuttavia, mentre la condotta era avvenuta il 9 dicembre, la società consegnava la lettera di contestazione al dipendente solamente il 19 febbraio. Il lavoratore ricorreva dunque in giudizio per contestare la sanzione che ne era seguita.
La Corte di Cassazione dava ragione al lavoratore. Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, infatti, è un riflesso della buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro; esso non consente dunque al datore di lavoro di procrastinare la contestazione in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla vicenda. Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto che la semplicità del fatto addebitato e del suo accertamento non giustificavano il ritardo della contestazione.

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