Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva presentato certificati medici falsi per giustificare delle giornate di assenza dal lavoro. Il datore aveva dunque deciso di licenziarlo. Tuttavia, giunti in Tribunale, si accertava che non era stato il dipendente a falsificare la documentazione medica e che tantomeno egli fosse consapevole della sua non autenticità. Conseguentemente il Tribunale annullava il licenziamento. Anche la Corte d’Appello e la Cassazione sono state dello stesso avviso. La Suprema Corte ha infatti confermato che la mancata prova da parte del datore che il lavoratore fosse consapevole della falsità, elimini i presupposti del licenziamento. L’obbligo di verificare la genuinità dei certificati medici non è responsabilità del lavoratore, il quale si limita a trasmetterli al datore di lavoro, mentre è quest’ultimo che, laddove ne abbia accertato la falsità, deve dimostrare che anche il dipendente ne era a conoscenza.
Infatti, l’obbligo di provare i fatti sui quali si fonda il licenziamento è sempre della società datrice.