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Controllo dei lavoratori

Legittimo l’uso delle riprese di videosorveglianza per il licenziamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un dipendente addetto alla biglietteria veniva licenziato per non aver consegnato ai clienti il resto dovuto e senza registrare l’esubero della cassa. Il datore di lavoro era venuto a conoscenza di tali condotte mediante le riprese effettuate da una videocamera di sorveglianza aziendale. Il dipendente aveva deciso di adire l’autorità giudiziaria, sostenendo che il licenziamento fosse illegittimo. Il lavoratore affermava che le telecamere fossero state istallate in violazione dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori e che, in ogni caso, la visione delle immagini videoregistrate per finalità diverse dalla tutela del patrimonio aziendale, potesse avvenire esclusivamente a seguito di richieste dell’autorità giudiziaria. La Suprema Corte ha dato ragione all’azienda datrice per diversi motivi. In primo luogo, l’impianto di videosorveglianza era risultato istallato a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali, nel rispetto, quindi, della legge. Secondariamente, l’accordo sindacale non prevedeva richieste qualificate quando la finalità fosse quella di tutela del patrimonio aziendale; nel cui ambito andava ricompresa anche come l’appropriazione di denaro ad opera di dipendenti dell’azienda.
La Corte ha pertanto confermato la legittimità del licenziamento.

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