Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il caso riguarda una lavoratrice con contratto part time che veniva licenziata il 25 novembre 2020 per superamento del periodo di comporto. La lavoratrice ricorreva in giudizio per chiedere la nullità del licenziamento per violazione della normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19 (art. 46, D.L. n. 18/2020). Tale norma aveva introdotto un «blocco» ai licenziamenti in ragione dell’emergenza pandemica. Giunto il caso davanti alla Corte di Cassazione, i Giudici respingevano il ricorso della lavoratrice. La Corte ha spiegato che il blocco dei licenziamenti riguardava i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; e che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è regolato da una norma speciale (art. 2110 Cod. civ.) e distinta da quella che disciplina il licenziamento economico (art. 3, L. n. 604/1966).
La Cassazione ha pertanto confermato le ragioni della società datrice.