Agenzia delle Entrate
Una banca ha chiesto all’Agenzia delle Entrate dei chiarimenti circa l’applicabilità del regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) alle indennità di incentivo all’esodo e agli importi transattivi. In particolare la banca, dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, si era impegnata a corrispondere loro somme a titolo di incentivo all’esodo e di transazione, per un ammontare superiore ad un milione di Euro. La banca chiedeva se tali somme fossero soggette alla tassazione separata prevista dagli articoli 17 e 19 T.U.I.R. con i criteri ordinari ivi previsti o se potessero beneficiare della riduzione dell’imponibile previsto per gli impatriati.
L’Agenzia ha preliminarmente ricordato che la legge stabilisce che alle indennità di fine rapporto superiori al milione si applica comunque la tassazione ordinaria (art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011). Venendo al quesito, l’Agenzia ha chiarito che il regime speciale per gli impatriati non si applica ai redditi soggetti a tassazione separata. La parte eccedente il milione, invece, proprio per il loro assoggettamento alle regole ordinarie possono beneficiare della riduzione fiscale impatriati.