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Licenziamento per giusta causa

Il datore non può procrastinare la contestazione disciplinare

By 13 Settembre 2024Dicembre 19th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore che aveva subito una contestazione disciplinare impugnava il procedimento disciplinare e la relativa sanzione lamentandone la non tempestività.
Il lavoratore, conducente di autobus, era stato bloccato durante una corsa ma non si era preoccupato di avvertire il servizio aziendale di zona del ritardo accumulato. Questa sua omissione aveva cagionato delle criticità organizzative e ulteriore ritardo nel servizio. La società gli aveva contestato disciplinarmente il comportamento circa due mesi dopo il fatto.
La Corte di merito aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo tardiva la contestazione. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’azienda, ha ricordato che il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare va considerato quale espressione della buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro; e che tale principio non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto. In particolare, nel licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della contestazione disciplinare è finanche un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Nel caso esaminato, il tempo intercorso tra il fatto addebitato e la contestazione disciplinare era tale da escluderne la tempestività, anche in ragione della semplicità del fatto addebitato e del suo accertamento

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