Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda di una lavoratrice, medico veterinario, che svolgeva attività lavorativa in favore di uno studio professionale, dichiarando nullo il licenziamento orale comunicato alla lavoratrice e condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra, delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.
La Suprema Corte ha confermato la decisione dando ragione alla lavoratrice, precisando che, quando il lavoratore impugna il licenziamento, sostenendo che sia stato comunicato verbalmente, questi ha l’onere di darne prova. Nel caso in esame, in base alle prove raccolte, era stato accertato che era stato impedito alla lavoratrice di svolgere la sua attività e che ella era stata invitata ad allontanarsi dal posto di lavoro e a riconsegnare le chiavi e gli strumenti dello studio, riconducendo tale condotta nell’alveo della risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro.