Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva ottenuto in giudizio la nullità del contratto a tempo determinato e la sua conseguente conversione a tempo indeterminato. Il dipendente chiedeva poi alla datrice il versamento dei contributi per il periodo in cui il rapporto era stato sospeso, tra la scadenza del termine e la sentenza che ne ha dichiarato la nullità.
La Corte di Cassazione ha chiarito che quando un contratto a tempo determinato viene dichiarato nullo, il rapporto di lavoro deve essere considerato mai estinto, con il conseguente obbligo della datrice di lavoro di versare i contributi anche se il lavoratore non ha lavorato durante quel periodo.
I Giudici hanno anche precisato che il termine per il recupero dei contributi decorre dalla scadenza del termine dichiarato nullo e non dalla data della sentenza.