Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per la dematerializzazione e conservazione elettronica dei documenti fiscali dei trasfertisti.
Qualsiasi documento analogico a rilevanza fiscale può essere dematerializzato e distrutto se è immodificabile, integro, autentico e leggibile.
La nota spese in formato analogico non è un originale «unico» perché è possibile ricostruire il suo contenuto attraverso i giustificativi. Anche i giustificativi non sono originali «unici» allorché trovino corrispondenza nella contabilità dei cedenti o dei prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. In questi casi, trattandosi di originali che non sono «unici», il processo di conservazione elettronica si ritiene perfezionato apponendo ai documenti informatici che li riproducono la firma digitale (smart card o «chiavetta») e la marca temporale.
Viceversa, se i giustificativi sono «unici» perché non è possibile risalire al contenuto attraverso altre scritture o documenti, la conservazione elettronica necessita altresì dell’attestazione di conformità del pubblico ufficiale.