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Retribuzione e benefit

Fringe benefit e bollette: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Il c.d. «Decreto Aiuti-bis» ha stabilito, solo per l’anno 2022, che le somme erogate o rimborsate al dipendente o al collaboratore dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di Euro 3.000,00 lordi. Entro tale limite rientrano anche valori, beni e servizi corrisposti, ceduti o prestati al dipendente ed ai suoi familiari.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione di tale disposizione.
Tra i beni ed i servizi compresi nell’ambito dei fringe benefit rientrano, oltre agli strumenti concessi ad uso promiscuo come automobili, motocicli, telefono cellulare o personal computer, anche i buoni spesa cartacei o elettronici (c.d. gift card); i buoni carburante (anche in misura aggiuntiva ai 3.000,00 euro, fino ad un massimo complessivo di Euro 3.200,00 per i dipendenti); i fabbricati in uso al lavoratore; le polizze extraprofessionali; i prestiti a tassi agevolati; ed in via straordinaria, il rimborso e somme per bollette di utenze energetiche domestiche limitatamente al 2022, salvo ulteriore proroghe.

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