Agenzia delle Entrate
Una Società assegnava ai propri dipendenti, in uso promiscuo (lavorativo e privato), automobili a trazione elettrica o ibrida ed intendeva riconoscere loro il rimborso delle spese sostenute per la ricarica del veicolo effettuata presso l’abitazione. La Società chiedeva all’Agenzia delle Entrate se tali rimborsi dovessero essere tassati come reddito da lavoro dipendente.
L’Agenzia ha dapprima ricordato che, in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono reddito da lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, quali ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore.
Ritenuto che il consumo di energia presso l’abitazione del lavoratore costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore, l’Agenzia ha ritenuto che i rimborsi per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.