Agenzia delle Entrate
Un dirigente veniva distaccato in Germania presso una società appartenente al gruppo della datrice di lavoro. Sebbene la sede di lavoro principale fosse presso la società tedesca, il dirigente effettuava frequenti trasferte in diversi altri Paesi.
La datrice di lavoro (italiana) proponeva pertanto interpello all’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dall’art. 51, comma 8-bis, T.U.I.R. In particolare, si chiedeva se, a seguito delle trasferte effettuate, rimanesse applicabile il regime di contribuzione previdenziale convenzionale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina richiamata trova applicazione a condizione che:
• il lavoratore, operante all’estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministero del Lavoro fissa la retribuzione convenzionale;
• l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
• l’attività lavorativa sia svolta integralmente all’estero;
• il lavoratore, nell’arco di dodici mesi, soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
L’Agenzia ha ritenuto che, nel caso esaminato, erano presenti tutti i requisiti menzionati per cui era possibile applicare il regime della retribuzione convenzionale anche in presenza delle numerose trasferte compiute dal dirigente.