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Pari opportunità - Discriminazione

Anche i lavoratori autonomi non possono subire discriminazioni per le loro opinioni e il loro orientamento sessuale

CGUE

Un lavoratore polacco aveva un contratto di lavoro autonomo con una società televisiva, per la realizzazione di montaggi audiovisivi, trailer e servizi di costume e società. La collaborazione si interrompeva dopo che il lavoratore aveva pubblicato su Youtube un video musicale nel quale veniva promossa e incentivata la tolleranza verso le coppie di persone dello stesso sesso. Dopo la pubblicazione del video, la società televisiva aveva cancellato gli impegni di lavoro già previsti e, alla scadenza del contratto, non gli rinnovava alcun incarico.
Il lavoratore proponeva ricorso, lamentando di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul proprio orientamento sessuale.
La Corte di Giustizia ha chiarito che l’ordinamento europeo garantisce tutela contro le discriminazioni in qualsiasi ambito professionale, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata per lavorare. Conseguentemente, la cessazione dell’attività di un lavoratore autonomo deve essere considerata come un licenziamento fondato su motivi discriminatori. È parimenti in contrasto con l’ordinamento comunitario una normativa nazionale che non sanzioni il rifiuto, fondato sull’orientamento sessuale, di concludere o di rinnovare un contratto di lavoro autonomo.

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