«Collegato Lavoro»
Un’interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. 81/2015 amplia il concetto di attività stagionali, includendo le intensificazioni lavorative periodiche e le esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati serviti. La novità si estende ai contratti collettivi già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge.
Occorre infatti rammentare che la legge definiva il lavoro stagionale sulla base di un catalogo a dir poco obsoleto (recato dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525) che, per fare qualche esempio, si soffermava su attività quali la smorzatura del sughero o la marinatura del pesce.
La modifica ha rilevanti implicazioni per i datori di lavoro. Laddove la giurisprudenza recente era stata restrittiva nel riconoscere stagionalità ad (altre) attività legate a fluttuazioni di mercato, la norma amplia la platea delle attività considerate stagionali, consentendo così l’applicazione delle deroghe previste per il lavoro a tempo determinato: esenzione dai limiti di durata complessiva, dal contingentamento e dall’obbligo di causale per rinnovi e proroghe.
Fondamentale ricordare che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha effetto retroattivo, influenzando anche i contratti e i contenziosi già in essere. Resta cruciale per i datori di lavoro verificare la coerenza delle proprie attività con quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.