Commissione Tributaria Regionale Lombardia
L’indennità corrisposta ad un dirigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro non è imponibile fiscalmente se il licenziamento ha causato al lavoratore un danno biologico e/o all’immagine.
Nel caso esaminato, una società ed un suo dirigente hanno risolto il rapporto di lavoro e, nell’ambito di un accordo transattivo, hanno pattuito la corresponsione di circa Euro 200.000 lordi sui quali l’ex datore ha operato la ritenuta. Il dirigente ha proposto all’Agenzia istanza di rimborso.
La CTR ha stabilito che:
• le indennità di cessazione del rapporto di lavoro sono imponibili Irpef quali redditi della stessa categoria di quelli perduti entro i limiti del danno derivante dalla loro mancata percezione;
• con l’istanza di rimborso, il lavoratore è tenuto a provare che l’indennità ricevuta costituisce risarcimento di un danno patito: ciò può fondatamente presumersi se, prima della conclusione del rapporto di lavoro, egli abbia ricevuto un’offerta di lavoro dirigenziale che dopo il licenziamento non si sia concretizzata;
• non conta che l’accordo transattivo preveda l’obbligo del datore di lavoro di operare la ritenuta, poiché egli deve tutelarsi verso l’amministrazione; anche se il lavoratore vi ha consentito l’illegittimità può sempre essere invocata presso l’amministrazione presentando la richiesta di rimborso.