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Previdenza e contribuzione

Il riscatto degli anni di laurea non può essere «neutralizzato» dal passaggio dal metodo retributivo a quello misto

Corte Cost.

La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma riguardo alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini) e alla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
La questione riguardava il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, necessario per passare dal retributivo al sistema misto.
Il sistema retributivo, infatti, calcola la pensione in base agli ultimi stipendi percepiti dal lavoratore; mentre il sistema misto combina elementi del sistema retributivo e del sistema contributivo, che invece si basa sui contributi effettivamente versati durante tutta la carriera lavorativa. La Corte ha stabilito che il principio di neutralizzazione vale solo all’interno del sistema retributivo e serve a escludere dalla base pensionabile i contributi aggiuntivi che, correlati a retribuzioni inferiori negli ultimi anni di lavoro, potrebbero ridurre l’importo della pensione.
Nel caso specifico, la neutralizzazione era stata invocata non per eliminare effetti negativi dei contributi nel sistema retributivo ma per uscire da questo sistema e accedere al più conveniente sistema misto. Secondo la Corte, non è tuttavia possibile scegliere il sistema di calcolo della pensione in base a una valutazione effettuata al momento del pensionamento, poiché ciò contrasterebbe con il principio di certezza del diritto che deve governare anche il sistema previdenziale. Inoltre, la funzione del riscatto degli anni di laurea è limitata all’incremento dell’anzianità contributiva e non permette di modificare il sistema di computo della pensione già scelto.

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